Vai al contenuto principale

Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti​

Pubblicato il 23 luglio 2026 alle ore 18:25

eliminazione del requisito dello “stato di alterazione psico-fisica”:  la sentenza della Corte costituzionale (n. 10/2026)  

Decisa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – come modificati dall’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) – nella parte relativa alla eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica.

Va ricordato, che erano stati espressi dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024.  Mentre, prima della entrata in vigore della modifica,   la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti, ritenendo necessario pertanto un accertamento concreto sulla effettiva aletrazione psico fisica, Il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell’alterazione psicofisica, prevedendo la punibilità della guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Secondo i giudici rimettenti   la nuova formulazione, nel prevedere la punizione di chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida, determinerebbe  profili di irragionevolezza e sproporzione, dal momento che si finirebbe per punire condotte inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale. Vi sarebbero, cioè,   irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol.

La Corte Costituzionale con la sentenza   n. 10/2026, ha ritenuto le questioni non fondate,  ritenendo comunque doverosa un’interpretazione restrittiva conforme a Costituzione, in base alla quale l’area della rilevanza penale dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.

Nella sentenza si legge:  “una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate, ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati“.

L’AUTORE È PUNIBILE  SE CREA UN PERICOLO PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
La formulazione dell’articolo 187 del codice della strada, come così introdotta, non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata in maniera restrittiva, riconoscendo la punibilità solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
La Corte non ha condiviso queste censure,  sottolineando comunque la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore.
In altri termini, se è vero che sulla scorta della modifica entrata in vigore il 2024, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica, si renderà comunque necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.
Occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.