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cannabis. detenzione e coltivazione

Pubblicato il 27 luglio 2026 alle ore 13:56

 Detenzione : quando è illecito amministrativo e quando reato?    La coltivazione di marijuana  è sempre punibile?

 In Italia, la giurisprudenza in materia di marijuana distingue nettamente tra detenzione per uso personale (illecito amministrativo), coltivazione domestica e spaccio (reati). La soglia di tolleranza per il possesso personale è di 500 milligrammi di principio attivo (THC), che equivalgono a circa 5 g di sostanza lorda.  

  • Detenzione per uso personale (entro i limiti): Se la quantità lorda è inferiore a 5 grammi (con un principio attivo entro 500 mg), si applicano sanzioni amministrative (art. 75 D.P.R. 309/90). Queste includono il ritiro della patente (sospensione da 1 a 3 mesi), del passaporto e l'obbligo di seguire un programma terapeutico in Prefettura.
  • Superamento dei limiti di uso personale o Spaccio: Se la detenzione supera i limiti di soglia o la sostanza è suddivisa in dosi, si configura il reato ex art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti. Le pene variano, a seconda della tipologia e della natura della sostanza. Le pene sono  la reclusione da 2 a 6 anni ed una multa da 5.164 a 77.468 euro per le cd. "droghe leggere" e la reclusione da 6 a 20 anni di reclusione e multe da 26.000 a 260.000 euro per i casi di cd. "droga pesante". 
  • L'art. 73, comma 5, del DPR 309/90 prevede anche i casi di "lieve entità" in cui la pena scende da 6 mesi a 4 anni di reclusione.La fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 è stata introdotta dal legislatore con una finalità chiara e specifica: mitigare il rigore del sistema repressivo nei confronti di condotte caratterizzate da una ridotta offensività, riconducibili a forme di criminalità minore e marginale. Pur a fronte di una giurisprudenza che ha inteso restringere il campo di applicazione di tale ipotesi, il vero spirito della norma è stato ribadito dalla Corte costituzionale (sent. n. 90 del 2025), la quale ha censurato l'irragionevole esclusione del reato dall'accesso alla messa alla prova, sottolineando che lo spaccio di lieve entità costituisce un fatto di ridotta offensività che si traduce in un'ipotesi attenuata rispetto alla fattispecie base e che ben si presta alle finalità specialpreventive e risocializzanti dell'istituto.La nuova “ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 dpr 309/90, come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) dev’essere configurata come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell’art. 73 dpr cit., in base al criterio testuale, a quello sistematico e all’intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti di segno opposto. (Cassazione Penale, Sez. VI, 26 marzo 2014, ud. 8 gennaio 2014, n. 14288)
  • Anche la coltivazione rientra nelel condotte punibili dall'art. 73 del DPR 309/90, ma in alcuni casi ed in presenza di previsi e specifici dati, la stessa può non essere punibile per mancanza di offensività.
  • Coltivazione domestica non punibile: La storica Cassazione Penale Sez. VI, Sentenza n. 5626/2021 (confermata e precisata da orientamenti successivi come la n. 212/2024) ha stabilito che la coltivazione di minime dimensioni può non essere punibile penalmente.
    • Requisiti: Le piante devono essere collocate in vaso ovvero coltivate in maniera rudimentale e non organizzata all'interno dell'abitazione (senza lampade o impianti a goccia elaborati) e con un numero esiguo di piante (es. due), destinate esclusivamente all'uso personale del consumatore. 
  • Le Sezioni Unite con la nota sentenza Caruso del 2019 (Cass., Sez. un., sent. 19 dicembre 2019, dep. 16 aprile 2020, n. 12348) hanno affermato la non punibilità penale di una coltivazione domestica riservata ad un uso meramente personale.  Si precisa  che “non sono punibili le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”. Le Sezioni Unite Caruso, pertanto,  partono da  criteri per la non punibilità già individuati dalla giursiprudenza di legittimità in pregresse pronunce, orientando la verifica  anche sulle caratteristiche di “pochità” della coltura e sulla  finalità strettamente “personale” del prodotto coltivato e debitamente maturato.
     Nella sentenza a  Sezioni Unite Di Salvia del 2008, veniva a porsi l'accento sulla distinzione tra “coltivazione tecnico-agraria” e,  “coltivazione domestica”. Ossia, nelle Motivazioni di Sezioni Unite Di Salvia del 2008, è “tecnico-agraria”, ex Art. 73 TU 309/90, la coltivazione “caratterizzata da un elevato coefficiente organizzativo desumibile dal tipo di coltivazione posta in essere (se in terreno o in vaso), dal tipo di semina e di governo della coltivazione, dalla disponibilità di attrezzi, strutture e sostanze da cui desumere un approccio chiaramente imprenditoriale nella coltivazione”. Viceversa, sempre in Sezioni Unite Di Salvia del 2008, è “domestica”, ex Art. 75 TU 309/90, la coltivazione “effettuata in via approssimativa e rudimentale e i cui frutti sono funzionali ad un utilizzo meramente personale; essa è equiparabile, sul piano del trattamento penale, alla mera detenzione [ex Art. 75, non 73 TU 309/90] e, come tale, non assume rilievo penale, attesa la destinazione ad uso personale della sostanza estraibile dalla pianta coltivata”. 
  • In Sezioni Unite Caruso è ben presente la differenziazione tra la “professionalità” e la “rudimentalità” del tipo di coltura. La soluzione offerta dalle Sezioni unite è compendiata nel principio di diritto secondo cui «il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore» 
  • Principio di offensività: Secondo la Cassazione Terza Sezione Penale (Sentenza n. 655/2025), il reato di coltivazione scatta solo se la pianta è concretamente idonea a produrre sostanza stupefacente (anche se immatura, purché abbia capacità drogante). Se la produzione è del tutto irrisoria e non c'è rischio di diffusione a terzi, la condotta può essere considerata inoffensiva.