Nella definizione di “molestia” rilevante ai fini della configurazione del reato di atti persecutori", rientra qualsiasi condotta idonea a coistituire concretamente una indebita ingerenza nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la libertà psichica. Questo è quanto emerge dalla sentenza 14 aprile 2026, n. 13521 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel caso in cui un soggetto sia stato già condannato per tale delitto, gli atti successivi possono essere collegati a quelli precedenti, ai sensi dell'art. 81 c.p., solo nel caso in cui diano vita ad un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia ad una serie di condotte da cui consegue uno degli eventi di cui all'art. 612-bis c.p.,
In determinate circostanze anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking. Questo emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione qui in commento, sul caso dell'uomo di Cagliari che, già condannato per atti persecutori ai danni di un'ex fidanzata con sentenza irrevocabile e divieto di avvicinamento e di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali, in giorni diversi, In un caso con gli auguri di buon onomastico, mentre nell'altro i fiorni erano stati accompagnati da un biglietto con frasi ingiuriose e volgari. Il regalo aveva portato alla condanna dell'imputato in primo grado e in appello.
La difesa dell'uomo aveva fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che solamente "la condotta del 2 dicembre 2022 avrebbe avuto carattere molesto e ingiurioso mentre quella del 25 novembre 2022 era consistita solo nell'invio del mazzo di fiori con il biglietto di auguri" e non poteva dunque "ritenersi molesta o comunque offensiva, né poteva a tal fine rilevare che tale gesto, generoso e gentile, non fosse gradito dalla destinataria".
Ma la Cassazione ha ricordato che "per la sussistenza del reato è necessario che, dopo la serie di atti persecutori per la quale è già intervenuta una condanna passata in giudicato, vengano compiuti almeno due atti persecutori, mancando altrimenti la abitualità della condotta". In questo caso ciascun invio di fiori è stato considerato stalking, anche quello senza ingiurie.
L'invio dei fiori, che potrebbe qualificarsi come "un messaggio apparentemente privo di contenuto minatorio o molesto" e che in astratto potrebbe essere un gesto affettuoso e gradito (come sostenuto dalla difesa almeno per il primo invio dell'omaggio floreale, accompagnato dagli auguri), va in realtà valutato alla luce del contesto del rapporto tra i due e dal fatto che rendeva manifesta alla vittima l'intenzione di non desistere dalla sua condotta di indebita intromissione nella sua sfera psicologica e vale, quindi, a rappresentare una molestia rilevante ai fini della integrazione del reato di atti persecutori".