Il condominio aveva convenuto in giudizio la precedente amministratrice per avere emesso in proprio favore assegni tratti dal conto condominiale per complessivi euro 13.175,90. Secondo il condominio i prelievi erano privi di giustificazione documentale e di autorizzazione assembleare, deducendo che dal 2009 al 2016 non erano stati redatti ed approvati nemmeno rendiconti consuntivi e che, al passaggio delle consegne, non erano state comunicate al nuovo amministratore alcune esposizioni debitorie maturate durante la gestione. L'amministratirice sosteneva invece di avere impiegato le somme per esigenze comuni, in particolare per il pagamento delle utenze elettriche e delle spese postali relative alle convocazioni assembleari e di avere maturato compensi per complessivi euro 14.209,28. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9350/2022, aveva condannato l'amministratrice a restituire l'intera somma di euro 13.175,90, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, ponendo a suo carico anche le spese processuali. Con l'appello, la soccombente contestava la distribuzione dell'onere probatorio e lamentava che il primo giudice non avesse considerato i pagamenti dettagliatamente indicati nella comparsa di costituzione e non contestati in modo specifico dal condominio. La Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione civile, con la sentenza n. 5340 del 13 luglio 2026, ha parzialmente riformato la condanna dell'amministratrice. L'importo restitutorio è stato rideterminato nel dispositivo in euro 7.540,62, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda. Il rapporto tra amministratore e condominio è stato regolato alla stregua del mandato., ed ai sensi dell'art. 1713 c.c. il mandatario deve rendere conto al mandante del proprio operato. Nei casi di prelievi individuati dal condominio, l'amministratrice doveva dimostrare documentalmente che le somme erano state destinate alla gestione comune. La Corte stauisce che: "L'amministratore di condominio è mandatario dei condomini e, in tale veste, è tenuto a rendere il conto della gestione e a fornire la prova documentale dell'impiego delle somme a lui affidate; ove non dimostri la destinazione delle somme prelevate o incassate, è tenuto alla restituzione degli importi rimasti privi di giustificazione contabile, gravando su di lui l'onere di provare i pagamenti indicati nel rendiconto e le modalità di esecuzione del mandato."
Nel caso qui in esame, Il condominio aveva prodotto gli estratti conto,da cui risultava il prelievo di euro 13.175,90 . La mancata redazione e approvazione dei rendiconti e dei bilanci consuntivi impediva di controllare la destinazione delle somme. Da ciò derivava l'onere di dimostrarne l'effettivo impiego. Nella comparsa di costituzione l'amministratrice aveva indicato pagamenti di bollette e fatture relative alla fornitura elettrica, ulteriori ricevute di pagamento, sei distinte postali per le raccomandate di convocazione delle assemblee e un modello F24 relativo a una ritenuta d'acconto. Le spese così allegate ammontavano complessivamente a euro 5.653,28. Il condominio, nelle difese depositate secondo il rito applicabile ratione temporis, si era limitato a contestare genericamente tutta la documentazione avversaria, senza prendere posizione sulle singole uscite.
Il principio espresso dalla sentenza in commento è che la sola omissione del rendiconto dimostra l'inadempimento dell'incarico gestorio, ma non prova automaticamente l'ammontare delle somme da restituire, che deve essere individuato attraverso specifici movimenti contabili. Quando il condominio prova che determinate somme sono state prelevate dal conto comune o incassate dall'amministratore, spetta a quest'ultimo documentarne l'impiego per finalità condominiali.