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La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione - pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere, ritenendo estinto il reato per remissione tacita della querela, nei confronti di un imputato in ordine al delitto di atti persecutori a lui ascritto - con la sentenza 19 agosto 2026, n. 31583 ha accolto la tesi del Procuratore Generale della Repubblica con cui si sosteneva che il Tribunale aveva illegittimamente dichiarato l'estinzione del reato, posto che nel reato di atti persecutori la remissione della querela è ammessa soltanto nella forma processuale la quale richiede una manifestazione espressa di volontà. Ha. pertanto, affermato la Corte il principio secondo cui, in tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone non integra l'ipotesi di remissione prevista dall' art. 152, comma 3, n. 1), c.p., in quanto la remissione tacita della querela è incompatibile con il regime speciale stabilito dall' art. 612-bis, comma 4, c.p., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all' art. 340 c.p.p.